(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 14 agosto 1981, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; Vista la legge regionale n. 4 settembre 1990, n. 39 "Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina" ed in particolare l'Art. 13, come modificato dall'Art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1991, registro n. 18, foglio n. 294, cosi' come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1995, registro n. 2, foglio n. 161; Visto l'Art. 7, comma 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 che statuisce che vengano apportate le necessarie modifiche e aggiunte al succitato regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, in particolare relativamente: a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'Art. 7, comma quinquies, della legge regionale n. 39/1990, come aggiunto dal comma 10 dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2000; b) alle modalita' di presentazione delle istanze e al criteri di priorita' per accedere ai contributi di cui all'Art. 13, comma 1, della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dal comma 11, dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2000; Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire le modalita' di presentazione delle istanze ed i criteri di priorita' per accedere ai contributi di cui all'Art. 13, comma 1, della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dal comma 11, dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2000, mentre i requisiti igienico sanitari delle strutture verranno stabiliti con successivo regolamento; Visto il testo regolamentare elaborato dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 17 novembre 2000 in merito al medesimo; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione giuntale n. 3739 del 1 dicembre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'Art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 18 dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 10 gennaio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 21