(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista la legge 14 agosto 1981, n. 281 "Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo";
    Vista  la  legge  regionale  n.  4 settembre 1990, n. 39 "Norme a
tutela  degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del
fenomeno  del  randagismo.  Istituzione  dell'anagrafe  canina" ed in
particolare  l'Art.  13,  come modificato dall'Art. 7, comma 11 della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  legge regionale n.
39/1990,  approvato con decreto del presidente della giunta regionale
5 giugno 1991, n. 0271/Pres., registrato alla Corte dei conti in data
17 luglio  1991, registro n. 18, foglio n. 294, cosi' come modificato
dal  decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n.
0335/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1995,
registro n. 2, foglio n. 161;
    Visto l'Art. 7, comma 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13  che  statuisce  che  vengano  apportate le necessarie modifiche e
aggiunte al succitato regolamento di esecuzione della legge regionale
n. 39/1990, in particolare relativamente:
      a) ai   requisiti  igienico-sanitari  delle  strutture  di  cui
all'Art.  7,  comma quinquies, della legge regionale n. 39/1990, come
aggiunto dal comma 10 dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2000;
      b) alle  modalita'  di presentazione delle istanze e al criteri
di  priorita' per accedere ai contributi di cui all'Art. 13, comma 1,
della  legge  regionale  n.  39/1990,  come  sostituito dal comma 11,
dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2000;
    Ritenuto   necessario   provvedere   all'emanazione  di  apposito
regolamento per stabilire le modalita' di presentazione delle istanze
ed  i criteri di priorita' per accedere ai contributi di cui all'Art.
13,  comma  1,  della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dal
comma  11,  dell'Art.  7  della  legge regionale n. 13/2000, mentre i
requisiti  igienico  sanitari  delle strutture verranno stabiliti con
successivo regolamento;
    Visto  il testo regolamentare elaborato dalla direzione regionale
della sanita' e delle politiche sociali;
    Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale
per  i servizi sociali nella seduta del 17 novembre 2000 in merito al
medesimo;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 3739 del 1 dicembre 2000;
Decreta:      E'  approvato  il  "Regolamento  per la concessione dei
contributi  di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come
sostituito dall'Art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000,
n.  13,  per  l'ammodernamento,  l'acquisto e la costruzione di nuove
strutture per il ricovero dei cani e dei gatti" nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale della
Regione.
      Trieste, 18 dicembre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 10 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 21